Ordinanza
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Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura 46
Dalle indennità di cui all’articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica sulla superficie agricola utile o sulla superficie aziendale secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 201347 sui pagamenti diretti. 46 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 9 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145). 47 RS 910.13 |