Ordinanza
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Art. 2 Collaborazione degli organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici 8
1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM)9, l’Ufficio federale della cultura (UFC) e l’Ufficio federale delle strade (USTRA)10 sono a disposizione delle competenti autorità incaricate di adempiere i compiti della Confederazione per consulenza. 2 Le competenti autorità della Confederazione chiedono un parere tecnico ai Cantoni nel caso di progetti che costituiscono compiti della Confederazione giusta l’articolo 2 LPN. La collaborazione dell’UFAM, dell’UFC e dell’USTRA è retta dall’articolo 3 capoverso 4 LPN.11 3 I Cantoni si assicurano la collaborazione dei loro organi incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nell’adempimento dei compiti che incombono loro giusta l’articolo 1.12 4 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA (cpv. 2) e gli organi cantonali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici (cpv. 3) determinano nell’ambito della loro collaborazione se è necessario richiedere giusta l’articolo 7 LPN una perizia della commissione federale competente (art. 23 cpv. 2).13 8Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 9 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 11 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 12Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). 13 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 703). |