Ordinanza
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Art. 20 Protezione delle specie
1 È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell’allegato 2. 2 Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 198648, le specie designate nell’allegato 3 sono considerate protette. È vietato:
3 L’autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall’articolo 22 capoverso 1 LPN:
4 I Cantoni, previa consultazione dell’UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell’allegato 4.50 5 Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l’articolo 24aLPN.51 48RS 922.0 49 Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). 51Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). |