Ordinanza
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Art. 22 Protezione delle zone palustri 55
1 La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un’ordinanza separata (inventario). 2 I Cantoni, sentito l’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento. 3 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:
3bis L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli articoli 4–4b, 6–11 e 18 e 19.57 4 Le indennità globali per i biotopi d’importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.58 55Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996225). 56 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 57 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 58 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |
