1 La designazione delle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale nonché la determinazione degli obiettivi di protezione sono disciplinate da un’ordinanza separata (inventario).
2 I Cantoni, sentito l’UFAM, disciplinano i provvedimenti di protezione e di manutenzione nonché il loro finanziamento.
3 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione delle zone palustri è stabilito in base:
- a.
- all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure;
- b.
- al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- c.
- alla qualità della fornitura della prestazione;
- d.
- agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.56
3bis L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. Per il rimanente, per la concessione delle indennità si applicano gli articoli 4–4b, 6–11 e 18 e 19.57
4 Le indennità globali per i biotopi d’importanza nazionale situati in zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale sono stabilite in base agli articoli 18 e 19.58
55Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996225).
56 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
57 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
58 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).