1 Gli organi federali incaricati della protezione della natura, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici sono:
a.
l’UFAM per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio;
b.
l’UFC per quel che concerne la protezione dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli insediamenti;
c.
l’USTRA per quel che concerne le vie di comunicazione storiche.
2 Sono incaricati dell’esecuzione della LPN sempreché altre autorità federali non siano competenti in materia. Nell’adempimento dei compiti della Confederazione di cui agli articoli 2‒6 LPN provvedono a un’informazione e a una consulenza coordinate delle autorità e del pubblico.60
3 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA collaborano giusta l’articolo 3 capoverso 4 LPN con le altre autorità federali competenti per l’esecuzione.
4 La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono le commissioni consultive della Confederazione per le questioni riguardanti la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici.
59 Aggiornato dai n. I dell’O del 18 dic. 1995 (RU 1996 225), n. II 1 dell’O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 2000 703) e dall’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20044937).
60 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 2815).