Ordinanza
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Art. 27a Sorveglianza e controllo dei risultati 76
1 L’UFAM provvede alla sorveglianza della diversità biologica e si adopera per coordinarla con altre misure relative al monitoraggio ambientale. I Cantoni possono completare tale sorveglianza. Essi la coordinano con l’UFAM mettendogli a disposizione i propri atti. 2 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA effettuano i controlli dei risultati, finalizzati alla verifica delle misure legali e della loro idoneità. Essi collaborano strettamente con gli Uffici federali e i Cantoni interessati. 76 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1869). |