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Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
del 16 gennaio 1991 (Stato 1° giugno 2017)
Art. 29Disposizione transitoria
1 Finché il Consiglio federale non avrà designato i biotopi d’importanza nazionale (art. 16) nonché le zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale (art. 22) e fintantoché i vari inventari non saranno completati:
a.
i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato dei biotopi considerati d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori;
in caso di domande di sussidi l’UFAM stabilisce l’importanza di un biotopo o di una zona palustre, caso per caso, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
i Cantoni provvedono con adeguati provvedimenti d’urgenza affinché lo stato delle zone palustri considerate di particolare bellezza e d’importanza nazionale in base alle informazioni e alla documentazione disponibili non si deteriori.
2 Il finanziamento secondo il capoverso 1 lettere a e b è disciplinato dagli articoli 17 e 18, quello secondo il capoverso 1 lettera c dall’articolo 22.83
3 Le autorità e i servizi ufficiali della Confederazione come pure i suoi istituti e aziende adottano i provvedimenti d’urgenza di cui al capoverso 1 lettere a e c negli ambiti che competono loro in virtù della speciale legislazione federale in materia.84
81Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
82Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
83Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427).
84Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).