1 Gli aiuti finanziari per misure volte a conservare oggetti meritevoli di protezione secondo l’articolo 13 LPN sono concessi globalmente in virtù di un accordo programmatico.
2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
a.
gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente nei settori della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
b.
la prestazione del Cantone;
c.
i sussidi della Confederazione;
d.
il controlling.
3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.
4 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.
16 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).