Ordinanza
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Art. 4a Aiuti finanziari nel singolo caso 17
1 In via eccezionale possono essere concessi aiuti finanziari nel singolo caso qualora i progetti:
2 L’UFAM, l’UFC o l’USTRA stipulano in merito un contratto con il Cantone o emanano una decisione. 3 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA emanano direttive relative alla procedura per la concessione di aiuti finanziari nel singolo caso, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda. 17 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |