Ordinanza
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Art. 7 Disposizioni accessorie
1 L’assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:
2 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un’archiviazione appropriata e l’accesso presso il Cantone sono garantiti.25 21Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 22Abrogata dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 23Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 24Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 25Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). |