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Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
del 16 gennaio 1991 (Stato 1° giugno 2017)
Art. 7Disposizioni accessorie
1 L’assegnazione di un aiuto finanziario per un oggetto può segnatamente essere subordinata ai seguenti oneri e condizioni:
a.
l’oggetto è messo sotto protezione permanente o per una durata determinata;
b.
l’oggetto è conservato in uno stato conforme allo scopo del sussidio e qualsiasi modificazione di questo stato richiede l’approvazione dell’UFAM, dell’UFC o dell’USTRA;
c.
il beneficiario del sussidio presenta periodicamente un rapporto sullo stato dell’oggetto;
una persona designata dall’UFAM, dall’UFC o dall’USTRA può effettuare le opportune ispezioni durante l’esecuzione di lavori all’oggetto;
tutti i rapporti come pure i rilievi grafici e fotografici richiesti sono consegnati gratuitamente all’UFAM, all’UFC o all’USTRA;
sull’oggetto è apposta un’iscrizione permanente che indica il concorso e la protezione della Confederazione.
h.
sono eseguiti i necessari lavori di manutenzione;
i.
qualsiasi cambiamento di proprietario o altre modificazioni giuridiche devono essere immediatamente notificati all’UFAM, all’UFC o all’USTRA;
k.
lo stato dell’oggetto può essere controllato;
l.
l’oggetto è reso accessibile al pubblico in misura compatibile con la sua destinazione.
2 L’UFAM, l’UFC e l’USTRA possono rinunciare a una documentazione ai sensi del capoverso 1 lettera f, se un’archiviazione appropriata e l’accesso presso il Cantone sono garantiti.25
21Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
22Abrogata dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
23Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
24Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
25Introdotto dal n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).