Ordinanza
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Art. 8 Deroghe all’obbligo di menzione nel registro fondiario 26
Nell’assegnazione di un aiuto finanziario, l’UFAM, l’UFC o l’USTRA liberano i proprietari fondiari dall’obbligo di menzione nel registro fondiario se le misure di protezione e di manutenzione sono garantite altrimenti in maniera equivalente. Essi tengono conto dell’importanza dell’oggetto, della sua potenziale messa in pericolo e delle possibilità di protezione previste dal diritto cantonale. 26Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). |