Ordinanza
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Art. 9 Competenza per la concessione di sussidi 2728
1 La concessione degli aiuti finanziari spetta all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.29 2 La presente disposizione vale anche per l’esecuzione degli articoli 14, 14ae, purché non si tratti dell’apertura di una procedura d’espropriazione, 15 LPN. 27Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). 28 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). 29 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |