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Art. 20 Protezione delle specie
1 È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell’allegato 2. 2 Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 198649, le specie designate nell’allegato 3 sono considerate protette. È vietato:
3 L’autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall’articolo 22 capoverso 1 LPN:
4 I Cantoni, previa consultazione dell’UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell’allegato 4.51 5 Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l’articolo 24aLPN.52 50 Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). 51 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869). 52Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225). BGE
148 II 36 (1C_573/2018) from 24. November 2021
Regeste: a Windpark Grenchenberg; Richtplanpflicht (Art. 8 Abs. 2 RPG). Anforderungen an die auf Stufe Richtplan nötigen Abklärungen. Dazu gehört das Vorkommen gefährdeter und national prioritärer Arten, die ein Konfliktpotenzial mit Windenergieanlagen aufweisen (E. 2.1 und 2.5). Vorliegend wurden diese Abklärungen im Nutzungsplanverfahren nachgeholt; alternative, aus Sicht des Vogel- und Fledermausschutzes bessere Alternativstandorte sind nicht ersichtlich. Unter diesen Umständen ist das Projekt nicht schon wegen der unvollständigen Abklärung im Richtplanverfahren aufzuheben (E. 2.6). |
