Art. 1 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per: - a.
- fornitore: persona fisica o giuridica che offre ai clienti, a proprio nome e a titolo professionale, tutti i servizi postali di cui all’articolo 2 lettera a LPO, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti personalmente o per il tramite di terzi;
- b.
- subappaltatore: persona fisica o giuridica di cui il fornitore si avvale per fornire servizi postali a proprio nome;
- c.
- Posta: Posta Svizzera secondo l’articolo 1 della legge del 17 dicembre 20102 sull’organizzazione della Posta (LOP);
- d.
- PostFinance: PostFinance SA secondo l’articolo 14 capoverso 1 LOP;
- e.
- società del gruppo Posta: PostFinance e le imprese controllate direttamente o indirettamente dalla Posta, in particolare le società di capitali;
- f.
- impianto di caselle postali:struttura di un fornitore finalizzata alla distribuzione di invii postali, accessibile soltanto al gestore dell’installazione e ai proprietari delle caselle postali;
- g.
- costi incrementali: costi marginali di una prestazione e costi fissi specifici a una prestazione;
- h.
- costi unici: costi che avrebbe una prestazione se fosse l’unica ad essere offerta.
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