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Art. 18 Prestazioni
1 Il gestore di un impianto di caselle postali deve accordare ai fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio l’accesso ad almeno le seguenti prestazioni:
2 Il gestore dell’impianto di caselle postali determina il luogo e la fascia oraria in cui i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio possono recapitare gli invii postali. Nel far ciò, tiene conto dei processi operativi esistenti e delle esigenze degli aventi diritto all’accesso. 3 Nel garantire le prestazioni di cui al capoverso 1, il gestore di un impianto di caselle postali assume una responsabilità al massimo pari a quella assunta nei confronti dei propri clienti dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125). |