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Art. 19 Invii postali non recapitabili
1 Il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio deve riprendere l’invio postale se il destinatario è sconosciuto, rifiuta di prenderlo in consegna o di ritirarlo. 2 L’invio postale deve essere ripreso entro sette giorni presso l’impianto di caselle postali in cui è stato oppure avrebbe dovuto essere distribuito. 3 Se il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio non riprende l’invio postale, il gestore dell’impianto di caselle postali deve rispedirglielo al prezzo della categoria di spedizione più economica. Le spese di rispedizione sono a carico del fornitore. |