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Art. 21 Non discriminazione e consultazione degli accordi
1 Il gestore di un impianto di caselle postali non deve discriminare i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio.7 2 Il gestore di un impianto di caselle postali deve consegnare alla PostCom, entro due settimane dalla sua conclusione, l’accordo sull’accesso all’impianto di caselle postali. 3 Su richiesta, la PostCom autorizza il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che negozia un accordo sull’accesso con il gestore di un impianto di caselle postali a consultare gli accordi che il gestore dell’impianto ha concluso con altri fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio. Sono esclusi i contenuti che sottostanno al segreto d’affari. 7 La correzione del 28 lug. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 2521). |