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Art. 26 Ripartizione dell’eccedenza proveniente dagli ordini dei clienti
1 I costi che il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio sostiene per il trattamento e lo scambio di dati sono coperti con la cifra d’affari realizzata con gli ordini dei clienti per la rispedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali. 2 Se il fornitore che effettua la distribuzione a domicilio realizza un’eccedenza sulla cifra d’affari ottenuta con gli ordini dei clienti per le prestazioni di cui al capoverso 1, l’eccedenza è ripartita proporzionalmente tra i fornitori che effettuano la distribuzione a domicilio coinvolti nello scambio di dati. 3 La quota spettante al singolo fornitore risulta dal rapporto tra la cifra d’affari annua realizzata con i servizi postali forniti a proprio nome dal fornitore che effettua la distribuzione a domicilio e che è coinvolto nello scambio di dati e la cifra d’affari annua di tutti i fornitori notificati che effettuano la distribuzione a domicilio e che sono coinvolti nello scambio di dati. |