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Art. 28
1 Il Consiglio federale provvede affinché, soprattutto in caso di catastrofi o situazioni di emergenza che colpiscono duramente l’intero Paese, sia garantita una fornitura minima di servizi postali. 2 Il Consiglio federale stabilisce nel caso specifico:
3 Il Consiglio federale può limitare o vietare la fornitura di servizi postali. |