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Art. 31 Distribuzione a domicilio
1 La Posta è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali in ogni casa abitata tutto l’anno.16 2 La Posta non è tenuta a distribuire a domicilio gli invii postali conformemente al capoverso 1, se:
2bis Nel caso in cui non vi fosse tenuta in applicazione dell’articolo 31 capoverso 1 nella versione del 29 agosto 201218 ma lo sia conformemente al combinato disposto dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 83a, la Posta non è tenuta effettuare la distribuzione a domicilio se ciò comporta spese od oneri eccessivi.19 3 Se non è tenuta a effettuare la distribuzione a domicilio, la Posta deve offrire al destinatario una soluzione alternativa. Può ridurre la frequenza di distribuzione o designare un altro punto di distribuzione. Il destinatario deve essere previamente consultato. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125). 18 RU 2012 5009 19 Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125). |