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Art. 31a Distribuzione di quotidiani in abbonamento 20
1 La Posta è tenuta a distribuire i quotidiani in abbonamento nelle zone senza recapito mattutino al più tardi entro le ore 12.30. 2 Non è tenuta a effettuare la distribuzione entro il termine stabilito, se:
3 Deve rispettare l’orario di distribuzione di cui al capoverso 1 nel 95 per cento dei casi. Questo valore percentuale deve essere rispettato su base annuale su tutto il territorio svizzero. 4 Il metodo per misurare la distribuzione dei quotidiani in abbonamento deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. 5 La PostCom approva il metodo e gli strumenti di misurazione. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4125). |