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Art. 37 Procedura
1 La richiesta di una riduzione per la distribuzione va presentata per scritto all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). 2 Se l’UFCOM accoglie la richiesta, il richiedente ha diritto alla riduzione dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha presentato la richiesta. 3 I beneficiari della riduzione devono presentare ogni anno all’UFCOM un’autodichiarazione. 4 L’UFCOM controlla a campione le indicazioni fornite. Se, nonostante sollecito, l’autodichiarazione non è presentata o è incompleta, la riduzione può essere sospesa. 5 I beneficiari della riduzione che non soddisfano più i requisiti richiesti devono comunicarlo all’UFCOM per scritto entro 30 giorni. Il diritto alla riduzione si estingue l’ultimo giorno del mese in cui i requisiti non sono più soddisfatti. 6 Per il resto si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 199028 sulle sovvenzioni. 28 RS 616.1 |