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Art. 44 Accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti
1 L’accesso alle prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti è adeguato se il 90 per cento della popolazione residente permanente di un Cantone può accedere nell’arco di 20 minuti, a piedi o con i mezzi pubblici, alle prestazioni di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere c–e.30 1bis In zone in cui vi è unicamente un’agenzia postale, la Posta offre il servizio di pagamento in contanti al domicilio del cliente o in un altro modo appropriato.31 2 Il metodo per misurare l’accesso deve essere scientificamente riconosciuto e certificato da un organo indipendente. Deve inoltre tenere conto dello stato della tecnica. 3 L’UFCOM approva il metodo e gli strumenti di misurazione. 4 La Posta e i Cantoni intrattengono un dialogo regolare sulla pianificazione e sul coordinamento della rete di uffici e agenzie postali nel rispettivo territorio cantonale. I Cantoni assicurano la comunicazione con i propri Comuni.32 5 La Posta mette a disposizione in Internet un sistema interattivo dotato di funzione di ricerca e di una mappa, il quale fornisce informazioni sull’ubicazione dei punti di accesso.33 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4675). 31 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4675). 32 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4675). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4675). |