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Art. 47 Fissazione dei prezzi
1 La Posta e le società del gruppo Posta fissano i prezzi delle proprie prestazioni in base a principi economici e tenendo conto del finanziamento del servizio universale. 2 La Posta fissa i prezzi degli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom controlla periodicamente se i prezzi sono stati fissati indipendentemente dalla distanza. 3 La Posta fissa i prezzi per la distribuzione dei giornali e periodici di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera c indipendentemente dalla distanza. L’UFCOM controlla periodicamente se i prezzi sono stati fissati indipendentemente dalla distanza. 4 Per i giornali e i periodici, per i quali sussiste il diritto a una riduzione per la distribuzione secondo l’articolo 36, è concessa, per ogni esemplare, una riduzione sul prezzo fissato secondo il capoverso 3. 5 La Posta calcola annualmente la riduzione per la distribuzione in base alla quantità di stampa regionale e locale ovvero di stampa associativa e delle fondazioni che, nell’anno precedente, ha avuto diritto alla riduzione. Le eventuali differenze sono compensate l’anno successivo nel calcolo delle nuove riduzioni. 6 Il Consiglio federale verifica i calcoli effettuati dalla Posta secondo i capoversi 3–5 e approva i prezzi ridotti. 7 Gli invii postali di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a, aperti e recanti la dicitura «cecogrammi», sono trasportati gratuitamente, se:
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