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Art. 56 Approvazione dei calcoli dei costi netti
1 Entro il 31 marzo di ogni anno la Posta presenta alla PostCom i calcoli dei costi netti secondo gli articoli 49 e 50 e la prova del rispetto dei requisiti per la compensazione dei costi netti secondo l’articolo 51. 2 Spetta alla PostCom approvare i calcoli. |