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Art. 65 Istituzione
1 La PostCom istituisce l’organo di conciliazione per una durata determinata. A tale scopo può indire una pubblica gara. Quest’ultima non soggiace agli articoli 32–39 dell’ordinanza dell’11 dicembre 199539 sugli acquisti pubblici. 2 La PostCom deve approvare la nomina delle persone fisiche designate quali responsabili dell’organo di conciliazione. 3 L’organo di conciliazione deve:
4 La nomina avviene sotto forma di contratto di diritto amministrativo. |