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Art. 67 Procedura
1 L’organo di conciliazione emana un regolamento di procedura e lo sottopone alla PostCom per approvazione. La procedura di conciliazione deve essere equa e rapida per i clienti. 2 Una richiesta di conciliazione può essere accolta solo se:
3 La procedura di conciliazione si svolge, su scelta del cliente, in una delle lingue ufficiali della Confederazione. 4 Se le parti non giungono a un accordo su una soluzione negoziata, l’organo di conciliazione formula una proposta di conciliazione equa. Su richiesta di una parte, redige un rapporto in cui espone lo svolgimento della procedura di conciliazione. 5 La procedura di conciliazione si conclude con il ritiro della richiesta, l’ottenimento di un accordo tra le parti, la proposta di conciliazione, il rigetto della richiesta oppure se l’organo di conciliazione vi pone termine secondo l’articolo 68 capoverso 2. |