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Art. 7 Modifica della cifra d’affari annua
I fornitori notificatisi conformemente all’articolo 3 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi devono comunicare alla PostCom la modifica della cifra d’affari annua entro due mesi dalla chiusura dei conti. Dal momento in cui hanno comunicato tale modifica, sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 8–10. |