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Art. 70 Protezione dei dati
1 L’organo di conciliazione può trattare i dati personali concernenti le parti della controversia purché sia necessario all’adempimento dei compiti affidatigli. Conserva i dati in questione al massimo per cinque anni dopo la conclusione della procedura di conciliazione. 2 Le persone incaricate dall’organo di conciliazione di svolgere un compito sono tenute a rispettare il segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale40. La PostCom può sciogliere una persona dal segreto d’ufficio in quanto sia necessario per la composizione della controversia. 3 L’organo di conciliazione può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma anonimizzata. 4 Se la PostCom istituisce un nuovo organo di conciliazione, il precedente organo deve trasmettere gratuitamente a quello nuovo i dati sui procedimenti pendenti al momento in cui cessa le sue attività di conciliazione. 40 RS 311.0 |