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Art. 74 Ubicazione
1 La cassetta delle lettere deve essere collocata ai confini della proprietà, nei pressi dell’accesso all’abitazione generalmente utilizzato. 2 Se vi sono più cassette delle lettere per lo stesso numero civico, queste devono essere ubicate nello stesso punto. Se risultano possibili ubicazioni diverse, la scelta deve cadere su quella più vicina alla strada. 3 Nel caso di abitazioni plurifamiliari e di edifici adibiti ad uso commerciale, l’impianto di cassette delle lettere può essere collocato nel perimetro di accesso alla casa, se è possibile raggiungerlo dalla strada. 4 Nel caso di grossi complessi architettonici costituiti da case di villeggiatura e per il fine settimana, va installato un impianto centrale di cassette delle lettere all’accesso per i veicoli del complesso. |