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Art. 77 Tasse amministrative
1 La PostCom riscuote tasse amministrative per la propria attività, in particolare per:
2 Le tasse di cui al capoverso 1 devono essere riscosse a copertura dei costi e in funzione dell’onere causato. 3 La PostCom emana un regolamento sugli emolumenti che deve essere approvato dal DATEC. Nel regolamento disciplina anche la tassa di procedura e l’emolumento per l’esame del caso di cui all’articolo 71. 4 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200441 sugli emolumenti. 41 RS 172.041.1 |