|
Art. 8 Obbligo di notifica semplificata
1 I fornitori che con i servizi postali forniti a proprio nome realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 500 000 franchi devono notificare alla PostCom l’inizio della loro attività entro due mesi e trasmetterle le seguenti indicazioni:
2 La PostCom disciplina i dettagli amministrativi. 4 La correzione del 28 lug. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 2521). |