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Art. 81
1 Il DATEC può concludere accordi internazionali, dal contenuto tecnico e amministrativo, che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza. 2 L’UFCOM prepara le decisioni del Consiglio federale concernenti la conclusione di accordi internazionali. 3 L’UFCOM, la PostCom e la Posta rappresentano la Svizzera nelle organizzazioni internazionali. L’UFCOM coordina la rappresentanza. |