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Art. 10 Modifica della cifra d’affari annua
1 I fornitori notificatisi conformemente all’articolo 8 capoverso 1 che, con i servizi postali forniti a proprio nome, realizzano per due anni consecutivi una cifra d’affari annua pari almeno a 500 000 franchi devono:
2 Dal momento in cui hanno comunicato le informazioni di cui al capoverso 1, i fornitori sono assoggettati agli obblighi di cui all’articolo 3 capoverso 1. |