Ordinanza
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Art. 10 Emolumento straordinario
1 Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell’onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi. 2 Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento riscuotono, a seconda dell’onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi. |