Ordinanza
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Art. 44b Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale 125
(art. 65e cpv. 3 lett. b LPP) 1 In caso di liquidazione totale dell’istituto di previdenza, la RCDL con rinuncia all’utilizzazione è sciolta a favore dell’istituto di previdenza. 2 In caso di liquidazione parziale dell’istituto di previdenza insufficientemente coperto, la RCDL con rinuncia all’utilizzazione va sciolta a favore degli aventi diritto nella misura in cui si riferisce al capitale previdenziale scoperto da trasferire. 125 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643). |