Ordinanza
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Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi 165
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 L’istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. 2 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati.166 3 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.167 4 L’istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d’investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell’allegato al conto annuale l’osservanza dei capoversi 1–3.168 Gli investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all’articolo 53 capoverso 5 lettera c.169 4bis Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d’investimento nell’ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d’investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell’allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l’osservanza dei capoversi 1 e 3 e l’osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.170 5 Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un’estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l’autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l’investimento del patrimonio.171 6 L’osservanza degli articoli 53–57 non esime dall’obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1–3. Questo non si applica agli investimenti secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.172 165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265). 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585). 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). 169 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585). 170 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). 171 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). 172 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). |
