Ordinanza
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Art. 53 Investimenti autorizzati 173
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
2 Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l’articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l’articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere dbis e dter, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.177 2bis Se gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dter sono investimenti collettivi di capitale, oltre la metà del loro capitale deve essere investita in Svizzera.178 3 I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b, dbis o dter sono considerati investimenti alternativi, in particolare:179
4 Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati. 5 È ammesso un effetto di leva soltanto nei casi seguenti:180
6 La legge del 23 giugno 2006182 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse. 173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585). 174 Introdotta dal n. I 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). 175 Introdotta dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794). 176 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). 177 Per. introdotto dal n. I 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale (RU 2020 3755). Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794). 178 Introdotto dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794). 179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794). 180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794). 181 Introdotta dal n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794). |