Ordinanza
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Art. 53a Investimenti a basso rischio 183
(art. 19a LFLP) 1 Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti:
2 La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera. 183 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |