Ordinanza
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Art. 5 Investimenti 29
1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell’8 novembre 193430 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l’intermediazione di una siffatta banca. 2 I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche. 3 Gli articoli 49–58 dell’ordinanza del 18 aprile 198431 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità si applicano per analogia all’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un’elevata solvibilità. 29 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 30 RS952.0 |