Ordinanza
|
Art. 11a Prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato 10
L’istituto di previdenza determina il momento del prelievo anticipato e l’importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento. 10 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347). |