Ordinanza
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Art. 13 Obblighi di notifica
1 L’istituto di previdenza deve notificare all’Amministrazione federale delle contribuzioni, entro 30 giorni mediante l’apposito modulo, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio come pure il rimborso all’istituto di previdenza. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni tiene la contabilità dei prelievi anticipati e delle realizzazioni dei pegni notificati nonché della restituzione dei prelievi anticipati. 3 Essa conferma all’assicurato, su richiesta scritta di quest’ultimo, il saldo dei prelievi anticipati non ancora restituiti e gli indica l’autorità competente per il rimborso delle imposte pagate. |