Ordinanza
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Art. 16 Partecipazione a cooperative di costruzione d’abitazioni e simili
1 Il regolamento della cooperativa di costruzione d’abitazioni deve prevedere che i fondi della previdenza versati dall’assicurato per l’acquisto di quote di partecipazione vengano trasferiti, in caso di uscita dalla cooperativa, ad un’altra cooperativa di costruzione d’abitazioni o ad un altro organismo di costruzione di cui l’assicurato stesso usa un’abitazione oppure ad un istituto di previdenza professionale. 2 Il capoverso 1 si applica per analogia alle partecipazioni di cui all’articolo 3 lettere b–c. Quote e partecipazioni simili vanno depositate presso il corrispondente istituto di previdenza fino al rimborso, all’insorgere del caso di previdenza o al pagamento in contanti. |