Ordinanza
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Art. 2 Proprietà di abitazioni
1 Sono ammessi quali oggetti della proprietà d’abitazioni:
2 Le forme autorizzate della proprietà d’abitazioni sono:
3 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155). |