Ordinanza
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Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016 16
Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 e non è più possibile accertare la quota dell’avere di vecchiaia (art. 15 LPP) rispetto all’importo prelevato, l’importo rimborsato è assegnato all’avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto esistente tra questi due averi immediatamente prima del rimborso. 16 Introdotto dal n. 2 dell’all. all’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347). |