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Ordinanza
sulla promozione della proprietà d’abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale
(OPPA)

del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2017)

Art. 20a Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016 16

Se il pre­lie­vo an­ti­ci­pa­to è sta­to ef­fet­tua­to pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 10 giu­gno 2016 e non è più pos­si­bi­le ac­cer­ta­re la quo­ta dell’ave­re di vec­chia­ia (art. 15 LPP) ri­spet­to all’im­por­to pre­le­va­to, l’im­por­to rim­bor­sa­to è as­se­gna­to all’ave­re di vec­chia­ia e al ri­ma­nen­te ave­re di pre­vi­den­za pro­por­zio­nal­men­te al rap­por­to esi­sten­te tra que­sti due ave­ri im­me­dia­ta­men­te pri­ma del rim­bor­so.

16 In­tro­dot­to dal n. 2 dell’all. all’O del 10 giu. 2016, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).