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Ordinanza
sulla promozione della proprietà d’abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale
(OPPA)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2017)
Art. 3
Partecipazioni
Sono autorizzate quali partecipazioni:
a.
l’acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni;
b.
l’acquisto di azioni di una società anonima di locatari;
c.
la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica.