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Ordinanza
sulla promozione della proprietà d’abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale
(OPPA)

del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2017)

Art. 4 Uso proprio

1 È con­si­de­ra­to uso pro­prio l’uti­liz­za­zio­ne da par­te dell’as­si­cu­ra­to nel suo luo­go di do­mi­ci­lio o di di­mo­ra abi­tua­le.

2 Se l’as­si­cu­ra­to pro­va che la pre­det­ta uti­liz­za­zio­ne non è tem­po­ra­nea­men­te pos­si­bi­le, la lo­ca­zio­ne è au­to­riz­za­ta in que­sto pe­rio­do.