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Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)
del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2017)
Art. 4Uso proprio
1 È considerato uso proprio l’utilizzazione da parte dell’assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.
2 Se l’assicurato prova che la predetta utilizzazione non è temporaneamente possibile, la locazione è autorizzata in questo periodo.